Quotidiano Giuridico 12 XII 2014.
Specializzazioni in arrivo,
il parere favorevole ma condizionato della Commissione giustizia.
La Commissione Giustizia del Senato ha approvato lo schema di decreto ministeriale sul regolamento per ottenere il titolo di avvocato specialista ma con importanti osservazioni e modifiche: in particolare è stato criticato il limite quantitativo del numero annuale di 50 procedimenti che andrebbe a penalizzare una gran parte di professionisti.
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La Commissione Giustizia del Senato ha approvato lo schema di decreto ministeriale sul regolamento per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ma con alcune e importanti osservazioni.
Innanzitutto, la Commissione suggerisce di modificare l’articolo 3 dello schema di decreto, che stabilisce attualmente che l’avvocato specialista possa conseguire il titolo esclusivamente in una sola delle aree di specializzazione elencate nella Tabella A, ad esso allegata, modificando la suddetta disposizione in modo tale che sia consentito all’avvocato di conseguire il titolo di specialista in almeno due aree di specializzazione. Infatti, la portata di tale previsione appare irragionevolmente restrittiva rispetto alla norma primaria dell’articolo 9 della legge n. 247 del 2012 poiché, non consentendo la specializzazione in altra materia, non permetterebbe un inquadramento coerente con le attività professionali concretamente svolte dall’avvocato, poiché alcune delle materie specialistiche previste dalla Tabella A sono tra loro affini ed è verosimile che, nella pratica, il professionista possa esercitare la propria attività in ciascuna di esse.
In relazione alla succitata Tabella A, si ritiene necessaria una più ampia e puntuale individuazione delle aree di specializzazione e dei rispettivi ambiti di competenza.
L’articolo 7, comma 1, dello schema di decreto, poi, appare eccessivamente restrittivo allorquando fornisce un’elencazione tassativa delle istituzioni autorizzate a organizzare i corsi di specializzazione per conseguire il titolo di avvocato specialista: non tutte le università sono dotate di Facoltà al loro interno. Non sono previsti i Corsi di Laurea tra le articolazioni in grado di organizzare i suddetti corsi di specializzazione i quali, viceversa, rappresentano effettivamente lo strumento per l’organizzazione e lo svolgimento dell’attività didattica e di ricerca a livello universitario: la Commissione si suggerisce pertanto l’inclusione dei corsi di laurea tra le articolazioni di cui all’articolo 7, comma 1, dello schema di decreto.
Per finire, la Commissione ha chiesto al governo di modificare lo schema di decreto parte in cui si fa riferimento ad un numero di 50 procedimenti all’anno per ottenere il titolo di specialista: secondo la Commissione un limite quantitativo andrebbe a penalizzare i professionisti che trattano materie di nicchia, coloro che non lavorano nei grandi studi e i giovani avvocati. Sarebbe pertanto preferibile, secondo il parere della Commissione, un regolamento che persegua la strada della qualità e che non si attenga a restrittive e controproducenti indicazioni di carattere numerico.