Libero quotidiano, 30 VIII 2017
Bollo auto, la Cassazione: gli arretrati sono prescritti dopo tre anni
Qui Italia, dove “piove” una sentenza che farà godere gli autisti non esattamente puntuali nel pagamento del bollo auto. Con la pronuncia 20425/2017 la Cassazione ha infatti confermato che il bollo si prescrive dopo 36 mesi, e non dopo 10 anni, come al contrario in precedenza sosteneva una parte della giurisprudenza. Da un punto di vista meramente tecnico – come sottolinea il sito de Il Fatto Quotidiano – la Cassazione ha esteso alla tassa di circolazione la pronuncia delle Sezioni unite (sentenza 23397/2016), la stessa sentenza che escludeva il termine di prescrizione decennale per l’ingiunzione delle cartelle di pagamento relative a contributi previdenziali.
Dunque, in buona sostanza, va considerata illegittima una cartella di pagamento notificata dopo tre anni dal mancato saldo del bollo. I tre anni si calcolano a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello a cui si riferiva il pagamento della tassa automobilistica. Un esempio pratico: per il bollo relativo all’anno 2015 la prescrizione scatta il 31 dicembre del 2018: cartelle esattoriali recapitate successivamente a questa data sono quindi fuori legge e impugnabili dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale entro 2 mesi dalla loro comunicazione.
Ma occhio all’importantissimo dettaglio: se non si fa ricorso entro i 60 giorni, la cartella esattoriale diventa definitiva e andrebbe dunque pagata. Si usa il condizionale perché la suddetta notifica, di fatto, interrompe la prescrizione dei 36 mesi, facendola decorrere da capo per altri 3 anni: se entro questo nuovo termine il contribuente non riceve una nuova lettera di sollecito al pagamento, fermo amministrativo o pignoramento della vettura da parte dell’Agente della riscossione, la cartella esattoriale – anche nel caso in cui non venga impugnata – decade.
In precedenza, la giurisprudenza aveva erroneamente stabilito in 10 anni il limite di prescrizione per la notifica di pagamento degli arretrati del bollo auto. Ma, come stabilito dalla Suprema Corte, il termine temporale di dieci anni si applica agli atti di tipo giudiziale e non a quelli tributari – come, appunto, il bollo -, che sono invece di natura amministrativa e rimangono tali anche se il contribuente non li impugna.