Il sole 24 ore, 9 II 2017.
LA RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO NON EQUIVALE ALL’ABBANDONO DELLA CONTESTAZIONE IN GIUDIZIO
Necessaria una rinuncia esplicita
La rateizzazione chiesta dal contribuente sulla cartella di pagamento non costituisce acquiescenza al contenuto e conseguentemente non rappresenta una manifestazione di rinuncia al diritto di contestare in giudizio la pretesa. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 3347 depositata il 08/02/2017, chiarisce anche i requisiti indispensabili per configurare la rinuncia all’impugnazione, offrendo così lo spunto per alcune riflessioni in tema di rottamazione dei ruoli. Una contribuente impugnava dinanzi al giudice tributario una cartella di pagamento. L’ Agente della riscossione, preliminarmente, evidenziava che la contribuente aveva prestato acquiescenza alla pretesa, atteso che aveva richiesto e ottenuto, prima della notifica del ricorso, la rateizzazione degli importi dovuti. Entrambi i giudici di merito omettevano di pronunciarsi sul punto e Equitalia ricorreva in Cassazione. I giudici di legittimità, richiamando una pronuncia datata (2463/1975) hanno precisato che costituisce principio generale nel diritto tributario che non si possa attribuire al riconoscimento di essere tenuto al pagamento contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (pagamenti, domande di rateizzazione ecc.) l’ effetto di precludere ogni contestazione sulla pretesa, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario. Il contribuente può comunque rinunciare a contestare la pretesa, ma affinché tale forma di acquiescenza si verifichi, occorre il concorso di requisiti indispensabili e cioè: che una controversia tra contribuente e fisco sia già nata e risulti nei suoi termini di diritto o, almeno, sia determinabile in base agli atti del procedimento; che la rinuncia del contribuente sia manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purché entrambi assolutamente inequivoci. La Corte ha così concluso che la rateizzazione non costituisce acquiescenza in tal senso, atteso che nella specie, la contribuente entro i termini, aveva impugnato la cartella. La decisione offre lo spunto per alcune riflessioni in tema di rottamazione. La norma prevede che l’ adesione sia subordinata all’impegno di rinunciare al giudizio. Le Entrate, in occasione di Telefisco, hanno chiarito che tale impegno non coincide con la rinuncia al ricorso prevista nel processo e pertanto il giudizio prosegue per la parte non definita. Alla luce di quanto affermato dalla Cassazione, potrebbe verificarsi che tale rinuncia espressa nell’istanza di definizione del ruolo, venga al contrario considerata rilevante dal giudice tributario. Ne conseguirebbe che la parte non “rottamata” anziché essere oggetto della prosecuzione del giudizio, diventerebbe definitiva e quindi dovuta. In via prudenziale è auspicabile che sia il contribuente sia gli uffici interessati trattino tali istanze esclusivamente in sede extra-processuale, senza coinvolgere in alcun modo le commissioni tributarie.