La sentenza n. 25808/19 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con Presidente il dr. Vittorio Nobile e Relatore il dr. Fabrizio Amendola (accessibile in formato integrale nel PDF in calce) ha dichiarato inammissibile il ricorso avanzato contro una Sentenza della Corte d’Appello di Catania che aveva dichiarato l’illegittimità di un licenziamento operato da una società nei confronti di una lavoratrice e quindi ordinato la sua reintegrazione nel posto di lavoro riconoscendole altresì un’indennità pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale oltre accessori e il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Il particolare interesse del pronunciamento risiede nel fatto che il controricorso con cui si è vittoriosamente difesa in Cassazione la lavoratrice (assistita dall’Avv. Luisa D’Urso e rappresentata dall’Avv. Mario Fallica) aveva sollecitato la Corte a fare il punto su un profilo sul quale non si registravano precedenti: e cioè l’utilizzabilità o meno del proprio fascicolo di primo grado nel giudizio di legittimità da parte dell’appellato rimasto contumace in appello.
Ebbene, nella sua funzione nomofilattica la Corte di Cassazione ha colto il rilievo ed ha enunciato che il fascicolo di parte non è immanente nel giudizio, tanto che rientra nel principio dispositivo produrlo o meno in appello. Quindi la parte rimasta contumace in appello non può poi utilizzare il proprio fascicolo di prime cure innanzi al Giudice di legittimità perché esso è oramai fuoriuscito irrimediabilmente dal processo, senza potervi rientrare innanzi alla Suprema Corte.
Nell’immagine in alto Giurisprudenza di G. Klimt, 1903–1907