L’Ordinanza 511/02 della II Sezione del TAR di Catania (Presidente e Relatore Dr. Salvatore Schillaci, Componenti Dr. Rosalia Messina e Dr. Pancrazio Savasta) rigetta la domanda sospensiva avanzata da una cooperativa sociale avverso l’aggiudicazione di un servizio assistenziale ad altra cooperativa controinteressata difesa in giudizio da questo Studio legale.
Così come la n. 375/02 del CGARS (Presidente S.E. Andrea Camera, Estensore Cons. Giorgio Giaccardi, Componenti Conss. Pier Giorgio Trovato, Vittorio Mammana e Andrea Parlato) che la conferma respingendone l’appello, l’Ordinanza del TAR non riporta esplicitamente il principio di cui in rubrica che può evincersi, però, indirettamente ma molto agevolmente, dalla comparazione con i motivi di ricorso laddove si pretendeva che ai fini della graduatoria un punteggio venisse assegnato soltanto alle figure professionali aggiuntive e non anche a quelle di base.
Uguale argomentazione può farsi per l’altro motivo di ricorso, dalla cui sommaria declaratoria di infondatezza si evince che legittimamente nessun punteggio è stato attribuito per gli automezzi che le partecipanti dovevano mettere a disposizione del servizio allorquando gli stessi non risultavano in proprietà della cooperativa.
Nel PDF a seguire le citate Ordinanze TAR e CGARS.