L’Ordinanza in oggetto è stata resa dalla II Sezione del TAR Sicilia di Catania (Presidente Dr. Luigi Passanisi, Relatore Dr. Francesco Brugaletta, Giudice a latere Dr. Giovanni Milana) in accoglimento delle tesi difensive di un Comune assistito in giudizio da questo Studio legale nel ricorso proposto da un’impresa esclusa (e tale è rimasta) dalla gara d’appalto per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione comunale.
Nel rigettare la domanda cautelare di sospensione avanzata dalla ricorrente (che di conseguenza non coltiverà più il ricorso facendone così maturare la perenzione) il TAR ha soltanto motivato in termini di mancanza del “fumus boni juris”; ma la concettualità come in rubrica emerge assai chiaramente, ancorchè indirettamente, dagli atti di causa.
In pratica, l’acuta difesa della ricorrente ne censurava l’esclusione dal procedimento stante che nel certificato camerale risultava riportata, tra le attività ricomprese nell’oggetto sociale, anche quella afferente l’oggetto di gara. Senonchè l’oggetto sociale consiste in una generica – e di solito sovrabbondante – elencazione di categorie lavorative che al momento della costituzione dell’impresa ci si ripropone in teoria di esperire ma che non è detto verranno poi tutte eseguite. Mentre le effettive categorie di lavori per le quali l’impresa risulterà legalmente abilitata saranno solo quelle che verranno poi certificate nell’ambito (al tempo) dell’Albo Nazionale Costruttori o della Camera di Commercio.
Nel PDF a seguire il testo integrale dell’Ordinanza TAR.