Avv. Roberto Masiani, CF News, 20 II 2019
Il Consiglio di Stato sul riconoscimento di nuove professioni, il counselling
*
Con la recente sentenza 22/01/2019 n. 546, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato (presidente Santoro, relatore Toschei) è autorevolmente intervenuta sul tema del riconoscimento di nuove professioni intellettuali, non organizzate in ordini o collegi.
La decisione riguarda, in questo caso, il counselling, una attività volta al miglioramento della qualità della vita attraverso il rafforzamento delle capacità personali di autodeterminazione, praticata ormai in Italia da diverse migliaia di professionisti che superano corsi di formazione pluriennali e svolgono tirocinio presso strutture specializzate.
Riformando la decisione assunta in primo grado dal Tar Lazio (Sez. III, 17/11/2015 n.13020), il supremo giudice amministrativo ha confermato il diritto di una associazione di counsellor ad essere iscritta nell’apposito elenco previsto dall’art. 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013 n.4, e pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico sul proprio sito internet.
La legge 4/2013, come ha chiarito il Consiglio di Stato, si rivolge a tutte le professioni intellettuali non regolamentate, per tutelare principi fondamentali per la nostra Costituzione e per l’Unione Europea, quali da un lato, la libertà di iniziativa economica e di concorrenza, dall’altro, esigenze di trasparenza, affidabilità e corretta informazione a favore del cittadino consumatore.
Si tratta di un sistema diverso da quello riservato tradizionalmente alle professioni di maggiore rilievo pubblicistico, come, ad esempio, la professione forense o quella medica.
La regolazione non prevede, infatti, l’assoggettamento ad un rigido ordinamento di diritto pubblico, ma avviene su base privatistica. Le attività non sono tipizzate e neppure i requisiti di accesso.
Viene premiata l’organizzazione degli operatori in libere associazioni private. Il sistema è aperto e consente così di integrare tutta la variabile molteplicità delle professioni non organizzate in ordini o collegi, nella sua costante ed imprevedibile evoluzione.
Il counselling, ad esempio, è una professione consolidata da decenni in USA, dove risiedeva uno dei suoi più autorevoli teorici e pionieri Carl Rogers (1902-1987), ed è ormai molto diffusa anche in Europa per i suoi indubbi benefici.
Il giudizio era stato promosso dal Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi che sosteneva una lesione della competenza professionale attribuita ai propri iscritti. Il Consiglio di Stato ha bocciato la tesi dei ricorrenti richiamando, tra l’altro, la sentenza della Corte Costituzionale 21 luglio 1995 n. 345, che esclude espressamente una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività monopolistica.
Sono citate ad esempio varie zone di attività mista: tra avvocati e altri professionisti nei settori di consulenza e contenzioso tributario, delle amministrazioni condominiali e delle consulenze stragiudiziali, tra ingegneri e architetti in tema di determinate progettazioni, tra ingegneri o geologi in alcuni settori della geologia applicata e della tutela dell’ambiente e, infine, tra ingegneri e dottori in scienze forestali nell’ambito di talune sistemazioni montane.