Comunicato stampa del Consiglio Nazionale Forense, 10 III 2014.
Parametri forensi: Ministro della Giustizia firma il decreto. CNF soddisfatto.
“Con il nuovo decreto compensi trasparenti, chiari e proporzionati all’impegno professionale degli avvocati”. Il nuovo sistema, trasparente e di immediata lettura, è a vantaggio di cittadini e operatori e restituisce agli avvocati l’equità dei compensi
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Roma 10 marzo 2014. Il CNF esprime grande soddisfazione per la firma oggi, da parte del Ministro Guardasigilli Andrea Orlando, del nuovo decreto ministeriale che aggiorna i parametri forensi, cioè i valori di riferimento per la liquidazione da parte del giudice dei compensi dei legali o per la loro determinazione in caso di disaccordo tra avvocato e cliente.
La firma del Ministro della Giustizia, che ha dato seguito a quanto assicurato nell’incontro istituzionale con il CNF lo scorso 5 marzo, conclude un iter iniziato a maggio 2013 che il CNF ha promosso e seguito passo per passo in una interlocuzione istituzionale costante con il Ministero.
Il decreto, in attuazione della legge professionale forense, conferma in massima parte la proposta avanzata ai termini di legge dal Consiglio Nazionale Forense nel maggio 2013. E finalmente archivia il decreto ministeriale 140/2012, che non solo aveva perpetrato una riduzione consistente dei valori medi, già fermi al 2004, con violazione del principio della dignità dei compensi; ma non garantiva neanche quella completezza e semplicità di lettura che il mercato richiede.
Il CNF accoglie positivamente quanto si legge nel Comunicato stampa del Ministro Orlando che ha dichiarato di aver accolto alcune ulteriori richieste di modifica del CNF come “una più precisa quantificazione delle spese generali e la valorizzazione di ogni specifica attività dell’avvocato, sia sotto il profilo giudiziale che sotto quello della composizione stragiudiziale delle controversie”.
Un giudizio più articolato si potrà fornire una volta letto attentamente il testo del decreto ministeriale.
Il nuovo sistema progettato dal CNF e confermato dal Ministero garantisce la prevedibilità dei costi legali, in modo che cittadini e imprese possano valutare economicamente i costi/benefici della prestazione professionale.
Contribuisce inoltre alla celerità dei processi in quanto il calcolo dei costi della prestazione è completamente svincolato dal numero di atti legali compiuti durante il giudizio. E non solo. Favorisce la conciliazione della controversie, con evidente e positivo effetto deflattivo del carico presso i tribunali
Il risultato raggiunto, come sottolinea lo stesso Ministero, è in linea con la legislazione comunitaria e non intralcia, anzi favorisce, il “corretto funzionamento concorrenziale del mercato senza incidere negativamente sulla competitività del Paese”.
Il primo criterio infatti per la determinazione del compenso a fronte di servizi legali sarà sempre pattuito liberamente tra avvocato e cliente.
Il CNF considera la firma del decreto da parte del Guardasigilli un traguardo importante di un lavoro iniziato a maggio 2013 con la proposta avanzata dal Consiglio al Ministero e proseguito con determinazione per ristabilire quella equità e correttezza che si erano persi con il decreto 140/2012 e con il suo sistematico ed ingiustificato abbattimento dei compensi. Una situazione altamente mortificante del valore della prestazione professionale degli avvocati, che peraltro neanche le proposte di miglioramento circolate nel 2013 avrebbero eliminato.
Il nuovo decreto in sintesi
Il decreto si compone di una parte normativa (per il civile- penale- stragiudiziale), e di tabelle parametriche che per il civile corrispondono ciascuna al tipo di procedimento/giudizio (comprese la materia stragiudiziale, la mediazione, le procedure concorsuali, quelle arbitrali, i processi amministrativi e tributari, i processi davanti alle giurisdizioni superiori) e una per il penale.
Gli scaglioni di valore, diversamente dal dm 140, sono corrispondenti a quelli previsti dal ministero della giustizia per la determinazione del contributo unificato, con una semplificazione evidente per gli operatori.
Ciascuna tabella parametrica è poi divisa per fasi (da quella di studio a quella decisionale).
All’interno i parametri sono indicati con una somma fissa che il giudice potrà innalzare fino all’ 80% o ridurre fino al 50% motivando lo scostamento.