Luciano Panzani, Il Sole 24 ore, 31 I 2023
Nuovo processo civile al via, ecco sei importanti novità
Il 28 febbraio entra in vigore il processo civile riformato dal Dlgs 149/2022, attuando la legge delega 206/2021. Queste norme rappresentano uno degli step fondamentali della riforma Cartabia, voluta allo scopo principale di accelerare i tempi del processo, dando attuazione agli obblighi assunti dall’Italia verso la Ue con il Pnrr. Un’operazione ampia, che si propone il riassetto «formale e sostanziale» della disciplina del processo civile di cognizione, del processo di esecuzione, dei procedimenti speciali e degli strumenti alternativi di composizione delle controversie, con interventi sul Codice di procedura civile, sul Codice civile, sul Codice penale, sul Codice di procedura penale e su numerose leggi speciali, in funzione degli obiettivi di «semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile».
Il metodo adottato è la novella: inserire le nuove disposizioni nel vecchio tessuto del codice di rito e di molte altre leggi. La scelta di non abrogare il Codice di procedura civile, promulgato nel 1942, non deve trarre in inganno. La riforma non è di poco momento, perché porta l’abbandono di alcuni dei pilastri su cui si fondava il sistema processuale civile. I sei obiettivi della legge delega sono diretti ad assicurare tempi più rapidi di definizione dei processi e l’eliminazione dell’arretrato. Ciò dovrebbe essere reso possibile dalla contestuale attuazione dell’Ufficio del processo (sia per la giustizia civile sia per quella penale), che è in fase di attuazione.
Il nuovo processo civile ordinario è caratterizzato da una sostanziale rinuncia del legislatore alla regola dell’oralità del processo, pur formalmente mantenuta nell’immutato articolo 180 del Codice. Nell’oralità non si è mai veramente creduto, tanto che essa in molti tribunali era già sostanzialmente abbandonata nella prassi, nonostante avesse dato risultati positivi quando era stata applicata (per esempio, nel rito del lavoro). Così ora, prima che si giunga davanti al tribunale, il legislatore prevede un triplice scambio di memorie che dovrebbe favorire il corretto svolgimento dell’udienza, ma ritarda il contatto diretto con il giudice. Le memorie erano già previste dal rito sinora vigente, ma dopo la prima udienza di comparizione.Conscio dei rischi connessi con la rigidità del sistema, il legislatore ha previsto per le cause di più agevole trattazione il nuovo rito semplificato, che tuttavia può essere agevolmente bloccato dalle eccezioni del convenuto con conseguente passaggio al rito ordinario. Va aggiunto che è in vigore sin dal 1° gennaio l’articolo 127-ter in forza del quale, anche nei giudizi pendenti, «l’udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l’udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite».
Le tre memorie integrative sono il cuore della riforma perché:
a) almeno 40 giorni prima dell’udienza le parti devono proporre le domande e le eccezioni conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto o del terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l’attore può chiedere di chiamare in causa un terzo, se l’esigenza è sorta a seguito delle difese del convenuto nella comparsa;
b) almeno 20 giorni prima dell’udienza, le parti possono replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella prima memoria, nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;
c) almeno 10 giorni prima dell’udienza, le parti possono replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria. Così il contraddittorio che prima della riforma si svolgeva dopo l’udienza ex articolo 183 è anticipato, con lo svantaggio che ancora non vi è stato contatto tra il giudice e le parti, se non per la prima udienza prevista dall’articolo 171-bis, che nella maggioranza dei casi si svolge in modo burocratico).
Il vantaggio della scelta del legislatore sta nel fatto che così c’è una fase preparatoria molto ampia al termine della quale tutte le domande e le difese del convenuto e tutte le repliche e controrepliche e quasi tutte le questioni di rito (nullità della citazione, integrazione del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario e così via) dovrebbero essere già essere state rilevate dal giudice, con la conseguente possibilità di rimediare alle nullità e attivare la sanatoria.
Pure gli interventi e le chiamate in causa saranno già state effettuate. Tutto ciò al prezzo di un allungamento dei tempi, di una prima udienza che si terrà a notevole distanza dalla citazione introduttiva, ma con la possibilità di procedere poi speditamente.
Di fronte all’enorme carico di procedimenti che investe la Cassazione, si privilegiano le forme più spedite di decisione, confermando scelte che erano già state effettuate in passato. Il nuovo atto di appello si dovrà snodare attraverso separati motivi; ciò si ricava dal testo dei riscritti articoli 342 e 434 del Codice di procedura, che disciplinano, rispettivamente, le impugnazioni relative al rito ordinario di cognizione e quelle delle controversie di lavoro. Infatti, con disposizioni di identico tenore letterale, i due articoli stabiliscono che l’appello deve essere motivato, e che esso, «per ciascuno dei motivi», deve indicare «a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico»:
1) «il capo della decisione di primo grado che viene impugnato», ovvero la statuizione che ha risolto una delle questioni controverse;
2) «le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado»;
3) «le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Significativo è il nuovo primo comma dell’articolo 375 del Codice di procedura civile (Cpc), il quale afferma che la Corte di cassazione , sia a sezioni unite sia a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza: 1 quando la questione di diritto è di particolare rilevanza; 2 nonché nei casi di cui all’articolo 391-quater, norma introdotta dalla stessa riforma e che riguarda la revocazione della sentenza passata in giudicato per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu).
Si ribadisce così che il giudizio di cassazione è di regola fondato sulla trattazione scritta e sulla decisione in camera di consiglio, oggi regolata dal nuovo articolo 380-bis.1 Cpc, salvo appunto che si tratti di questione di diritto di particolare rilevanza. Si tratta di una trasformazione del giudizio di cassazione che era già stata avviata e che a nostro giudizio non può essere considerata con favore. Il motivo sta nel fatto che il rito camerale mina la collegialità ed impedisce quel minimo contatto tra la Corte e i difensori che può restituire il senso e la rilevanza della questione oggetto di giudizio.
Vanno apprezzate le molte minuziose modifiche della disciplina dell’esecuzione, che ne accelerano lo svolgimento. Si potenzia la mediazione anche con incentivi fiscali, estendendo l’area della mediazione obbligatoria alle controversie che investono rapporti di durata e si estende la negoziazione assistita tramite avvocati anche alle controversie di lavoro. Nell’ambito della negoziazione assistita, una novità importante è la previsione di una istruttoria stragiudiziale, mediante acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all’oggetto della controversia e nella richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente, con finalità ed effetti propri della confessione stragiudiziale.
Si apre – osserva la relazione governativa alla riforma – a nuovi scenari nella fissazione dei fatti anche ai fini dell’eventuale futuro giudizio introdotto in caso di insuccesso della negoziazione assistita. Un passo verso una forma di giustizia complementare realizzata attraverso il costruttivo apporto degli avvocati, secondo modelli sino ad oggi propri di altri Paesi, che presuppone tuttavia il rigoroso rispetto delle regole deontologiche che, purtroppo, in Italia non è sempre assicurato. Si interviene sull’arbitrato potenziandolo, prevedendo che gli arbitri, ove vi sia una volontà delle parti in tal senso, possano emanare provvedimenti cautelari (articolo 818).
L’intento è alleggerire il carico della giustizia ordinaria.
Ci sono anche il nuovo processo minorile e la prevista introduzione del Tribunale della famiglia, che è riforma di grande momento, ma destinata ad andare a regime in tempi più lunghi.Dal 1° marzo, per minorenni e famiglie, rito unico in tutti i procedimenti sullo stato delle persone, oggi di competenza frammentata fra il tribunale ordinario e quello per i minorenni.La possibilità di ricorrere al patrocinio a spese dello Stato è estesa alla negoziazione assistita. L’accordo di negoziazione potrà contenere anche trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori e si estende ai procedimenti di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio. Entro fine 2023, gli accordi saranno conservati in originale, in un archivio presso i Consigli dell’Ordine degli avvocati.