Italia Oggi Sette, 18 XII 2017
LIMITE AI PIGNORAMENTI
Sezioni Unite Cassazione: non ammissibili più procedure contro lo stesso debitore.
Rischio sospensione per il legale che promuove diverse procedure di pignoramento contro lo stesso debitore. È quanto emerge dalla sentenza 27897/2017 delle sezioni unite della Cassazione. Intervenuta sul ricorso di un difensore avverso la sentenza del Cnf, a seguito della quale veniva confermata la condanna per aver promosso ben 52 procedure esecutive contro il medesimo debitore e, di conseguenza, comminata la sanzione della censura, la Suprema corte ha avuto modo di ribadire l’effettiva portata dell’art. 66 del codice deontologico, così come riformato, norma secondo la quale l’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda a effettive ragioni di tutela della parte assistita; ove tuttavia violi il suddetto obbligo verrà sanzionato con la censura.
L’articolo citato presuppone che le iniziative giudiziali plurime siano astrattamente legittime, ma ricollega il loro disvalore deontologico «alla irragionevolezza della scelta di non unificarle» pur nell’ipotesi nella quale il medesimo professionista agisca per conto di più parti contro una stessa parte per le medesime o connesse ragioni di credito. Ha infatti spiegato sul punto che la norma deontologica portata a base dell’incolpazione non si pone come abrogatrice di norme processuali o delle facoltà delle parti, così come invece paventato nei motivi di censura, ma si limita a sanzionare semplicemente «la pluralità di onerose iniziative giudiziali volte ad aggravare la controparte, pluralità che è censurata quando «ciò non corrisponda ad effettive ragioni della parte assistita»».
A parere del collegio giudicante quindi il Cnf aveva avuto ben presente la necessità di una valutazione della «irragionevolezza della specifica attività del professionista» e non si era spinto a ritenere automaticamente lesivo del disposto deontologico il suo agire con più atti negoziali: è vero infatti che più parti possono agire cumulativamente o esecutivamente nello stesso processo ma è anche vero che non sono obbligate a farlo; di conseguenza ha rigettato il ricorso con raddoppio del contributo unificato.