Con la recente Sentenza n. 1454 del 30 maggio 2022 la 1a Sezione del TAR di Catania (Presidente Dr. Pancrazio Maria Savasta, Estensore Dr.sa Giuseppina Alessandra Sidoti) ha accolto il ricorso contro un Comune siciliano proposto da una Cooperativa sociale difesa in giudizio dall’Avv. Luisa D’Urso.
La Sentenza (in formato integrale nel PDF in calce) è interessante perché ricca di richiami giurisprudenziali, tra i quali a seguire ne riassumiamo alcuni:
– Alla regola generale secondo la quale l’esito di una procedura di gara è impugnabile solo da chi vi abbia partecipato, si deroga allorché venga contestata in radice l’indizione della gara, ovvero si contesti che una gara sia mancata, ovvero ancora vengano direttamente impugnate le clausole del bando assumendone l’immediato carattere escludente.
– La prescrizione che impone un termine di presentazione delle offerte inferiore a quello di legge rientra in astratto nell’ambito delle clausole immediatamente escludenti in quanto rende la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile.
– La procedura ad evidenza pubblica con oggetto la locazione di un bene immobile di proprietà dell’amministrazione rientra nell’ambito dei contratti esclusi dall’applicazione del Codice dei contratti a meno che detta applicazione non venga espressamente richiamata.
– La deliberazione con la quale l’Amministrazione manifesta la propria volontà di stipulare un contratto costituisce un atto endoprocedimentale di tipo programmatico e ad efficacia interna e pertanto non dev’essere impugnato. Il bando di gara, invece, è atto di natura generale a rilevanza esterna ed è dunque esso l’atto impugnabile, ricorrendone le condizioni. Ne consegue che le previsioni del bando prevalgono su quelle della determinazione a contrarre.
– Allorquando la procedura evidenziale mira alla stipula di un mero contratto di locazione di un immobile (sia pure con vincolo di attività assistenziale) e non all’aggiudicazione di un appalto di servizio socio-assistenziale in concessione, non è necessaria l’iscrizione all’Albo regionale di cui all’art. 26 L.R. 22/86 [principio sul quale non ci risultano precedenti – NdS].
– E’ illegittimo il bando che prevede un aggravamento (rispetto alle indicazioni di legge) con requisiti partecipativi sproporzionati rispetto all’oggetto della gara perché ciò comporta l’indebita riduzione del numero dei partecipanti a discapito della massima concorrenza.
Nell’immagine in alto Giurisprudenza di G. Klimt, 1903–1907