Unitel – Articoli, 23 VII 2018
Sentenza TAR Sicilia n. 1423 del 2018
Legittimo il regolamento comunale che concede il permesso di parcheggio al disabile solo se ha la patente.
Il beneficio, infatti, ha un carattere personale che mal si concilia con la fruizione di un mezzo usato anche da terzi soggetti (ancorchè parenti).
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Non viola nessuna norma del Codice della Strada né altra norma dell’ordinamento giuridico la disposizione del regolamento comunale che correla la concessione del «contrassegno di parcheggio per disabili» (altrimenti detto stallo personalizzato) alla titolarità da parte dell’interessato della patente di guida.
É infatti vero che gli articoli 7, comma 1, lett. d) e 188 comma 1 del Dlgs 30 aprile 1992 n. 285: «Nuovo codice della Strada», così come l’articolo 381 commi 2 e 5 del Dpr 16 dicembre 1992 n. 495: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada» non subordinano la concessione del beneficio al possesso della patente. Tali norme, però, non vietano assolutamente che la disposizione regolamentare dell’Ente proprietario della strada stabilisca in tale senso, introducendo una condizione che sembra peraltro essere in linea con il carattere strettamente personale del beneficio.
Lo ha deciso il Tar per la Sicilia, Sezione III, sentenza n. 1423/2018.
La concessione dello stallo personalizzato:
Il Codice della strada ed il suo regolamento di esecuzione ed attuazione disciplinano la concessione dello stallo personalizzato sulla pubblica via, prevedendo che:
– nei centri abitati, i Comuni, con ordinanza del Sindaco, possono «riservare limitati spazi allo sosta dei veicoli (…) adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale (…)» articolo 7, comma 1, lett. d) del Dlgs n. 285/1992);
– «per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse» (articolo 188, comma 1, del Dlgs n. 285/1992);
– «per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario».
L’autorizzazione è resa nota mediante l’apposito contrassegno invalidi denominato:
– «contrassegno di parcheggio per disabili». Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo (articolo 381, comma 2, del Dpr numero 495/1992);
– nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del «contrassegno di parcheggio per disabili» del soggetto autorizzato ad usufruirne (articolo 381, comma 5, del Dpr n. 495/1992).
Finalità della concessioneLa finalità della concessione in esame è quindi quella di agevolare la possibilità per il soggetto che ha una ridotta o una ridottissima capacità di deambulazione di raggiungere il proprio mezzo di trasporto.
É però del tutto evidente che se il medesimo non possiede la patente di guida potrà servirsi di un veicolo condotto da un terzo, in grado di garantirgli lo spostamento dalla propria abitazione ai luoghi in cui questi abbia la necessità di raggiungere.
Connotati giuridici del «contrassegno disabili»
Il «contrassegno disabili» riveste perciò carattere strettamente personale, ha validità dal momento del suo rilascio e non è vincolato ad un veicolo specifico.
La giurisprudenza amministrativa ha saputo dosare sapientemente le legittime aspettative degli interessati alla libertà di movimento ed all’eguaglianza rispetto alle persone che non hanno le loro difficoltà di deambulazione, stabilendo che «nessuna disposizione di legge o di regolamento radica nell’invalido il diritto ad ottenere il posteggio personalizzato: si tratta, in buona sostanza, di una mera aspettativa cui è correlata una facoltà della pubblica amministrazione, rientrante nei suoi poteri discrezionali» (Tar Friuli – Venezia Giulia – Trieste, sezione I, sentenza 22 febbraio 2006 n. 98).
Dall’altro lato, essa ha però sancito l’illegittimità del provvedimento di revoca dell’assegnazione di spazio riservato per la sosta di autovettura adibita al trasporto di persona invalida e titolare del relativo contrassegno, se la revoca sia unicamente motivata dall’uso improprio del suddetto spazio (Tar Puglia – Bari, sentenza 13 gennaio 2005 n. 513).
Il caso
Un disabile ha proposto ricorso per l’annullamento, fra l’altro, dell’ordinanza adottata dal Corpo di Polizia municipale con la quale è stata revocata la precedente ordinanza che gli assegnava uno stallo di sosta personalizzato, dal momento che, secondo l’ordinanza di revoca, egli non è titolare di patente di guida.
La sentenza
La sentenza in rassegna, dopo aver esaminato le norme vigenti in materia di «contrassegno di parcheggio per disabili», ha stabilito che queste non vietano nel modo più assoluto ad una disposizione regolamentare comunale di correlare la concessione del beneficio al possesso della patente di guida.
Così ragionando, ben può quindi il regolamento del Comune introdurre «una condizione che peraltro sembra in linea con il carattere strettamente personale del beneficio, che difficilmente potrebbe essere assicurato ove disposto in favore di un mezzo che viene utilizzato anche da soggetti diversi da colui al quale il beneficio viene concesso».
In tale ottica non si verrebbe neppure a creare una disparità di trattamento tra i soggetti con limitate capacità deambulatorie che guidano il loro mezzo di trasporto rispetto a coloro i quali usano un mezzo condotto da altri, dal momento che esiste una differenza oggettiva fra le due situazioni giuridiche ed è quindi più che giustificato il trattamento diverso.