Viaggi News, 19 XII 2018
MULTE AUTOVELOX, “SONO TUTTE NULLE, ORA VI SPIEGO IL PERCHE'”
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E se le multe prese dall’autovelox fossero tutte illegali e da annullare? E’ questa la teoria di Giorgio Marcon, consulente tecnico dell’Unione Nazionale Consumatori e di molti studi legali il cui pensiero è stato riportato dal sito Studio Cataldi.
Marcon, membro del “Coordinamento nazionale per la sicurezza”, spiega che tutti gli autovelox per limiti costruttivi e tecnologici non sono in grado di emettere dati certi e attendibili da poter essere utilizzati a fini legali. L’esperto spiega: “Tutte le sanzionatrici attualmente in commercio dovrebbero essere ritirate dal loro funzionamento e non potrebbero essere commercializzate, essendo prive delle prescritte omologazioni, approvazioni, utilizzate impropriamente e in difformità del CDS, prive di vere tarature, manutenzioni e verifiche periodiche”.
Entrando più nello specifico aggiunge: “Come il cronotachigrafo, strumento e software sono omologati dal Mise, unico Ente preposto, il MIT non ha titolo. Lo stesso Autovelox deve essere omologato dal Mise, essendo un misuratore di velocità (spazio/tempo). Nella relazione specifico l’iter per omologare e approvare, lo stesso CDS ne dà specifiche esaustive, basta non confondere il sacro e il profano! Approvazione vuol dire approvare uno strumento, ci sono strumenti che devono essere solo approvati e strumenti che devono essere anche omologati dopo aver ottenuto una approvazione del prototipo. Una volta ottenuta l’omologazione, ogni singolo esemplare deve essere approvato per determinare il numero di serie per essere commercializzato. Ogni strumento privo di omologazione (art. 142 comma 6) e approvazione (art. 345 comma 2 reg) deve essere ritirato (art. 192 comma 6 reg.)”.
Cosa dice il codice della strada in merito agli autovelox
Art. 45 comma 6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all’approvazione od omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione.
Art. 142 – Limiti di velocità
6. Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
Art. 192 – Regolamento di Attuazione
Omologazione ed approvazione
6. Per la fabbricazione di elementi non conformi ai prototipi riconosciuti ammissibili dal ministero dei Lavori pubblici, ai sensi del presente articolo, si applica la sanzione di cui all’articolo 45, comma 9, del Codice. Può essere disposta, inoltre, la revoca del decreto di omologazione o di approvazione del prototipo.
Art. 345. Regolamento di Attuazione
Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità
1. Le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente.
2. Le singole apparecchiature devono essere approvate dal ministero dei Lavori pubblici. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l’apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%.