La Sentenza in argomento è stata resa dalla I Sezione del TAR Sicilia (Presidente Dr. Giovanni Castiglione, Estensore Dr. Nicolò Monteleone) nel ricorso relativo a una gara d’appalto celebrata nell’agosto del 1997.
La decisione si incentra sul principio a mente del quale (testualmente a pag. 6) “La definitività del verbale di gara è correlata dall’art. 23 della Legge Regionale Sicilia n. 5/71 soltanto all’assenza di rilievi o di contestazioni che devono essere effettuati nei sette giorni successivi a quello di espletamento della gara”. E quindi (condividendo espressamente l’eccezione sollevata da questo Studio in difesa dell’impresa resistente propria assistita) dichiara irricevibile il ricorso perché intempestivo.
Fa parte dello stesso principio l’assunto complementare secondo cui dalla “definitività” ed “immediata esecutività” del verbale di gara discende che “in materia di contratti della P.A. il vincolo giuridico insorge con l’aggiudicazione mentre la successiva approvazione costituisce solo una condicio iuris dell’efficacia del contratto ed opera retroattivamente” (CGA n. 72 del 25.2.1994; Cass. Civ. n. 7529 dell’8.7.1991 e n. 1212 del 23.2.1979; Cass. S.U. n. 4289 del 20.4.1991).
Da notare che, come si rileva dalla sentenza, l’appalto in argomento era assoggettato al sub-procedimento di verifica delle offerte anomale che non è di alcun ostacolo al citato principio. A conclusione di tale sub-procedimento, infatti, ”se gli elementi giustificativi dell’anomalia non vengono ritenuti adeguati l’Ente appaltante annulla l’aggiudicazione e appalta i lavori al concorrente che segue nella graduatoria” (CdS VI n. 182 del 9.4.1984; TAR Sicilia CT II n. 848 del 27.11.1989) mentre se l’aggiudicazione è ritenuta giustificata sotto il profilo della sospetta anomalia non c’è bisogno di adottare alcun provvedimento di rimozione della stessa perché, come s’è visto, è già pienamente valida ed efficace fin dall’origine.
Va tuttavia osservato che seppure pacifica in diritto amministrativo (cfr. pure TAR Sicilia CT, I, n. 65/1993 che per la definitività dell’aggidicazione si riporta pure all’art. 25 della L.R. 21/1985), la concettualità che precede è invece risultata di difficile apprensione – almeno finora – nell’ambito penalistico di altro procedimento che ha visto interessato lo scrivente.
Nel PDF che segue il testo integrale della Sentenza.