La Sentenza in oggetto è stata resa dal TAR Sicilia Sez. I di Catania (Presidente Dr. Filippo Delfa, Estensore Dr. Giampiero Lo Presti, Giudice a latere Dr.sa Gabriella Guzzardi) in pieno accoglimento di un ricorso proposto da una Riunione d’imprese assistita da questo Studio legale.
Il principio di diritto affermato dal TAR è quello a mente del quale, testualmente, in una gara d’appalto, il ricorso al criterio della prevalenza del prezzo unitario indicato in lettere rispetto a quello indicato in cifre è illegittmo allorquando il contrasto fra i prezzi sia frutto di errore materiale nella trascrizione in lettere del prezzo indicato in cifre, dovendosi garantire la prevalenza della volontà di offerta effettivamente espressa.
Detto principio, peraltro, era stato elaborato qualche anno prima dal Consiglio di Stato sia in composizione consultiva (Sez. I, Parere 1262/1992) che giurisdizionale (Sez. V, Decisione 433/1993) e poi era stato fatto proprio anche dalla stessa 1a Sezione del TAR Catania con Sentenza n. 582/1998 di qualche settimana antecedente a quella qui in argomento.
Mal si comprende pertanto, se non per qualche amicizia… fuori dal Comune, la reazione talvolta fuori le righe che ha avuto nell’occasione controparte di fronte alla sua soccombenza.
Nel PDF a seguire la Sentenza nella stesura integrale.