La rubricata Sentenza del TAR Sicilia di Palermo (Presidente Dr. Calogero Adamo, Relatore Dr. Calogero Ferlisi, Giudice a latere Dr. Francesco Guarracino) ha accolto in pieno il ricorso proposto da questo Studio legale per conto di una ditta che si era vista annullare da una Pubblica Amministrazione un precedente provvedimento favorevole senza aver ricevuto alcun preventivo avviso di inizio del procedimento di autoannullamento.
Sul punto il Collegio ha testualmente stabilito che “nell’osservanza dell’art. 7 L. 241/1990 (recepito in Sicilia dall’art. 8 L.R. 10/1991) costituisce elemento fondamentale del giusto procedimento il diritto del soggetto sul quale il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ad interloquire con l’Amministrazione prima che detto provvedimento sia adottato” e quindi a ricevere un preventivo avviso che lo metta al corrente dell’apertura del procedimento in modo da potervi intervenire dispiegandovi eventualmente proprie osservazioni difensive.
In tal senso, pertanto, il TAR ha accolto il IV motivo di gravame dichiarando assorbiti gli altri 4 dei complessivi cinque azionati in ricorso e riconoscendo che a ciò si è determinato anche alla stregua dell’Ordinanza 338/2003 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana innanzi al quale lo scrivente Studio aveva proposto apposito appello cautelare avverso l’iniziale contrario orientamento manifestato dal TAR.
Nel PDF a seguire la Sentenza TAR e la richiamata Ordinanza CGARS.