La Decisione in oggetto è stata emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (Presidente S.E. Andrea Camera, Estensore Cons. Giorgio Giaccardi, Giudici Conss. Raffaele Carboni, Raffaele Tommasini e Antonio Andò) in pieno accoglimento dell’appello proposto da società assistita da questo Studio legale contro la sentenza del TAR Sicilia di Catania n. 735/2001 che perciò è stata totalmente riformata (anche nella eccessiva e inusuale condanna alle spese) con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso in primo grado.
La decisione del CGARS, condividendo tutti i motivi d’appello, ha reso il principio come sopra rubricato nonché altro a mente del quale è illegittima la mancata comunicazione alla diretta interessata dell’avviso di inizio del procedimento volto alla riapertura delle operazioni di gara che si qualifica non già come semplice fase intermedia di un procedimento tuttora in itinere ma rappresenta il momento iniziale di un nuovo procedimento volto alla revisione di determinazioni amministrative già assunte in via definitiva.
E’ stato infine ribadito l’ulteriore assunto – pacifico in giurisprudenza amministrativa ma anch’esso disatteso dalla sentenza di primo grado – secondo cui è illegittima l’ammissione di un’impresa che abbia omesso di produrre un documento espressamente richiesto dal bando a pena di esclusione e comunque inteso a documentare il possesso di un requisito essenziale ai fini della partecipazione alla gara.
Nel PDF a seguire il testo integrale della Decisione.