La Sentenza n. 2590/2013 della II Sezione di Catania del TAR Sicilia (Dr. Salvatore Veneziano presidente, Dr. Daniele Burzichelli estensore, Dr. Rosalia Messina giudice a latere) riprodotta in formato integrale nel PDF qui di seguito, andrebbe raffrontata con quella resa appena un anno prima dal Consiglio di Stato (Sez. IV, n. 4193 del 18 luglio 2012) ove si chiariva che la sottile e spesso controversa differenza tra le figure giuridiche della cessata materia del contendere e della sopravvenuta carenza di interesse risiede nel fatto che quest’ultima opera “solo quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova valutazione dell’assetto del rapporto tra la pubblica amministrazione e l’amministrato mentre la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato” .
Comunque sia, sotto il profilo del risultato pratico processuale per la parte privata ricorrente, assistita da questo Studio legale, la questione rappresenta poco più che una mera elucubrazione giuridica, determinandosi in qualsivoglia delle due ipotesi la declaratoria di improcedibilità del ricorso in ragione del provvedimento favorevole ad essa parte privata emesso autonomamente dalla P.A. in corso di causa.