L’Ordinanza in argomento è stata resa dalla II Sezione del TAR di Catania (Presidente Dr. Filippo Delfa, Relatore Dr.sa Concetta Anastasi, Giudice a latere Dr. Ettore Leotta) in accoglimento della domanda sospensiva avanzata da società assistita da questo Studio legale nell’ambito del ricorso contro un provvedimento del sindaco che a causa della mancata ultimazione dei lavori nel triennio dal loro inizio, aveva dichiarato la decadenza della concessione edilizia a suo tempo rilasciata per l’esecuzione degli stessi.
In piena aderenza alla tesi del ricorso – che è stato poi definitivamente accolto con Sentenza n. 1846 del 23.9.1997 – già in via cautelare il TAR ha avuto modo di stabilire che non può essere considerato utile ai fini della comminatoria della decadenza il periodo durante il quale i lavori sono rimasti sospesi per ordine del Comune nonché quello successivo necessario per acquistare – in conseguenza di una condizione integrativa apposta dalla Commissione Edilizia Comunale – un terreno in proprietà di terzi da asservire al costruendo edificio a fini di sicurezza.
Nel PDF qui di seguito il testo integrale dell’Ordinanza.