La sentenza in argomento, emessa dalla II Sezione del TAR Toscana (Presidente Dr. Vincenzo Fiorentino, Relatore Dr. Alessandro Cacciari, Giudice a latere Dr.sa Lydia Ada Orsola Spiezia), ha respinto il ricorso proposto contro l’assegnazione di un appalto a una società di costruzioni assistita da questo Studio legale che perciò è rimasta aggiudicataria ed esecutrice dei lavori.
La Decisione motiva ampiamente il rigetto di tutti e quattro i motivi di ricorso e per quanto riguarda i primi due osserva che la situazione di “collegamento sostanziale” tra imprese per come emersa nell’interpretazione giurisprudenziale e successivamente disciplinata in via legislativa dall’art. 34 c. 2 secondo periodo del D.L.vo 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici”) va individuata secondo indici rigorosi e con particolare riferimento alle modalità con cui vengono formate e fatte pervenire le offerte di gara, mentre non può ritenersi probante la mera deduzione di circostanze che attengono ad elementi esterni alle offerte dai quali può al massimo desumersi la probabilità che provengano da uno stesso centro decisionale ma che non bastano a determinare un sufficiente grado di certezza in tal senso.
Respingendo anche il terzo e quarto motivo di ricorso, infine, la Sentenza sostiene che è legittima la scelta di nominare una commissione di gara anche per procedure diverse dall’appalto concorso e dall’affidamento in concessione e che è parimenti legittimo l’operato della P.A. allorquando, ritenendosi vincolata da quanto nel frattempo stabilito dal TAR in via cautelare, non conclude le procedure di controllo interno attivate su istanza di parte.
Nel PDF a seguire il testo integrale della Sentenza che, ancorché ampiamente favorevole alla propria assistita, avrebbe in verità trovato diversa soluzione – specie per i primi due motivi – se anzichè difensore lo scrivente fosse stato giudicante.