La Sentenza n. 1103 del 7 novembre 2006 della I Sezione civile della Corte d’Appello di Catania (dr. Guido Marletta presidente, dr. Clara Castro relatore, dr. Angelo Giorlando giudice a latere) ha definito il gravame promosso da parte privata assistita da questo Studio legale avverso la Sentenza n. 799 del 25 giugno 2001 del Tribunale civile di Catania.
Nell’accogliere l’appello e quindi ribaltare l’esito del giudizio di primo grado, la Corte ha riaffermato il principio a mente del quale “gli accertamenti contenuti in una sentenza passata in giudicato fanno stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa a norma dell’art. 2909 C.C.. In particolare, il giudicato sostanziale – che, in quanto riflesso di quello formale fa stato ad ogni effetto fra le parti per l’accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso – si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico giuridico della pronuncia, spiegando, quindi, la sua autorità non solo nell’ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico giuridico della pronuncia (Cass. n. 14477 del 23.12.1999; n. 10196 del 1.10.1997 e S.U. n. 6689 del 14.6.1995)”.
In applicazione del principio che precede, con la Decisione in argomento (allegata in forma integrale nel PDF qui di seguito) la Corte ha dato atto della simulazione assoluta di un atto pubblico notarile dichiarata dal Tribunale di Arezzo con sentenza confermata dalla Corte d’Appello di Firenze e passata in giudicato e quindi affermato la nullità per interposizione fittizia di persona relativamente alla parte acquirente di una scrittura privata per contratto preliminare di vendita in relazione alla quale la decisione di primo grado aveva invece erroneamente negato alcun accordo simulatorio.