La Sentenza 390/2000 è stata emessa dalla 1a Sezione del TAR Sicilia di Catania (Presidente Dr. Filippo Delfa, Relatore ed Estensore Dr. Vincenzo Salamone, Giudice a latere Dr. Gabriella Guzzardi) in pieno accoglimento del ricorso proposto da questo Studio legale per conto di un suo assistito.
Condividendo tre dei quattro motivi del ricorso principale (il quarto assorbito) e rigettando quello incidentale di controparte, il TAR si è soffermato, tra l’altro, sul primo dei due principi come rubricati in termini che è illegittima la riapertura ed il riesame degli atti di un procedimento concursuale in assenza dell’esercizio del potere di annullamento d’ufficio (o “auto-annullamento”) del primo atto conclusivo della procedura.
Nella fase iniziale, tuttavia, il TAR si era mostrato di contrario avviso, rigettando la domanda sospensiva avanzata in uno al ricorso in ragione dellq ritenuta fondatezza delle eccezioni incidentali, mentre si è poi orientato come in Sentenza dopo che il CGARS (Presidente S.E. Stenio Riccio, Estensore Cons. Paolo Turco, Componenti Conss. Carmine Volpe, Antonio Andò e Vittorio Mammana) ha pienamente accolto l’appello cautelare avanzato dallo scrivente Studio e con Ordinanza 773 del 10.9.1999 testualmente e senza mezzi termini ritenuto “fondate le censure per violazione del principio di contestualità e conseguente mancanza della necessaria trasparenza nelle operazioni di esame e verifica delle offerte” (secondo principio in rubrica).
E ciò anche perchè a differenza di quanto era avvenuto per una prima interruzione del procedimento, nel corso della seconda interruzione “la Commissione non ha avuto cura di trasportare tutti i plichi in una stanza provvista di un’unica finestra, di chiudere la finestra e le porte, queste ultime anche a chiave, e di sigillare il tutto con nastro adesivo con apposte le firme dei componenti”.
Nel PDF la Sentenza TAR e, subito a seguire, l’Ordinanza CGARS che le ha dato luogo.