La Decisione in oggetto, resa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (Presidente S.E. Claudio Varrone, Estensore Cons. Giorgio Giaccardi, Componenti Conss. Raffaele Carboni, Antonio Andò e Vittorio Mammana), ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione avanzato dalla società ivi soccombente contro una precedente Decisione del CGARS che aveva accolto l’appello proposto da questo Studio legale per conto di impresa sua assistita e che pertanto è rimasta confermata in pieno.
Il principio di diritto, pacifico, come in rubrica, si basa testualmente sulla circostanza che “i documenti di cui la ricorrente lamenta l’omessa considerazione risultano prodotti già nel corso del giudizio di primo grado, dove hanno formato oggetto di specifica (seppure sintetica) delibazione del collegio giudicante, che su tali elementi ha appunto fondato la prorpia pronuncia reiettiva dell’originario ricorso. Nel riesaminare la questione il giudice d’appello è andato di contrario avviso, non già per omessa considerazione dei suddetti elementi documentali, nè tanto meno per ignoranza (omessa percezione) del vigente quadro normativo di riferimento, ma piuttosto per una diversa considerazione del quadro normativo medesimo“. Il tutto perfettamente in linea con le argomentazioni difensive dello scrivente Studio, rassegnate – con inusuale strategia processuale finalizzata ad evitare ulteriori lungaggini – in apposito ulteriore ricorso al TAR anzichè costituendosi nel giudizio di revocazione.
Nel PDF la Decisione del CGARS e, a seguire, il citato ricorso al TAR che ha raggiunto ogni auspicato effetto pratico senza bisogno di successivo deposito.