La Sentenza n. 325 dell’11 luglio 2018 è stata emessa dal Tribunale di Enna (giudice monocratico dr. sa Eleonora Guarnera) in accoglimento della domanda di riscatto avanzata da un privato su immobile condotto in locazione e venduto a terzi in pretesa violazione del suo diritto di prelazione.
La vicenda giudiziaria, non poco complessa, è pendente in secondo grado innanzi alla Corte d’Appello di Caltanissetta su gravame interposto da questo Studio per conto dalla terza acquirente dell’immobile che non ha ritenuto congrua nessuna delle argomentazioni in fatto e diritto rese dalla Sentenza di primo grado. Compreso il rubricato principio che, se a prima vista potrebbe anche apparire ovvio, nella fattispecie non tiene conto del fatto che il preteso, successivo, assenso sarebbe stato manifestato, tra privati, verso una falsa sottoscrizione apposta non già su un atto privato ma su un’istanza sottesa a un provvedimento amministrativo.
Ne deriva che l’accertamento di tale falsità avrebbe automaticamente determinato anche l’accertamento della nullità del provvedimento comunale di cambio di destinazione d’uso da deposito ad attività commerciale per assenza di un elemento essenziale – nullità strutturale – ovvero per difetto di attribuzione – totale assenza di presupposto – in ragione dell’inesistenza della domanda. Di conseguenza il giudicante, ai sensi del principio che deriva dall’art. 5 L. 2248/1865 all. E, sarebbe stato obbligato a disapplicare l’atto amministrativo nullo (giammai assentibile ex post dal privato) e perciò a qualificare l’immobile come deposito anzichè rivendita al pubblico e quindi insuscettibile di prelazione. La mancata autorizzazione del giudice di primo grado a procedere nella querela di falso, invece, ha determinato per il momento l’esatto contrario.
Nel PDF a seguire il testo integrale della Sentenza.