L’Ordinanza 2298/96 è stata resa dalla III Sezione del TAR di Catania (Presidente Dr. Vincenzo Zingales, Relatore Dr. Giuseppe Caruso, Giudice a latere Dr. Rosalia Messina) in pieno accoglimento della domanda cautelare avanzata da questo Studio legale contro il Ministero di Grazia e Giustizia in difesa di una giovane collega che in conseguenza si è vista riformulare il giudizio per l’ammissione alla prova orale degli esami di avvocato da parte di una Commissione legittimamente composta.
Oltre al principio come in rubrica (con la precisazione che può legalmente procedersi alla costituzione di sottocommissioni solo se il numero dei candidati sia superiore a 250), dal pronunciamento del TAR raffrontato con i motivi aggiunti predisposti dallo scrivente ed ivi espressamente richiamati, si deduce pure che in applicazione della normativa di riferimento (RDL 1578/1933 e ss.) l’eventuale componente supplente della commissione deve appartenere alla stessa categoria di quello effettivo sostituito in modo che non risulti turbato l’equilibrio delle diverse componenti culturali e professionali voluto dalla legge all’interno della commissione stessa.
Nel PDF a seguire il testo integrale dell’Ordinanza.