L’Ordinanza in oggetto è stata resa dal TAR Sicilia di Palermo Sez. 1a (Presidente Dr. Guglielmo Serio, Estensore Cons. Filippo Giamportone, Giudice a latere Cons. Cosimo Di Paola) in pieno accoglimento delle tesi difensive di questo Studio legale.
In particolare, il TAR ha respinto la domanda di sospensione cautelare avanzata dalla società ricorrente per l’annullamento dell’aggiudicazione – a favore della ditta artigiana controinteressata assistita dallo scrivente – dei lavori di restauro artistico di stucchi ed elementi lignei di pregio (il soffitto e l’altare) di una chiesa.
Il principio come in rubrica emerge indirettamente dal pronunciamento del TAR che in tal senso richiama tout-court la prospettazione circa il difetto di interesse della ricorrente formulata da questo Studio in termini che la sua qualificazione per “lavori di ripristino, reintegrazione e consolidamento statico di immobili vincolati” non era pertinente all’esecuzione lavori di restauro in oggetto.
Gli stessi, infatti, consistevano nel “consolidamento e fissaggio della pellicola pittorica” ovvero nella “reintegrazione pittorica di tre dipinti ad olio su tela” ovvero ancora nel “restauro di sei statue policrome” per i quali, perciò, era necessaria in capo al titolare o legale rappresentante altra e ben diversa qualificazione, quale – come prescritto dal Bando – il possesso di Diploma conseguito presso l’Istituto Centrale di Restauro di Roma o l’Opificio delle pietre dure di Firenze e quindi l’iscrizione della ditta presso la CCIAA per specifiche categorie come “restauro su dipinti, stucchi ed affreschi” o “restauro di opere d’arte in marmo, in pietra e in legno”.
Nel PDF a seguire il testo dell’Ordinanza TAR.