L’Ordinanza in oggetto è stata emessa dalla II sezione civile della Corte d’Appello di Catania (Presidente Dr. Francesco D’Alessandro, relatore Dr. Massimo Escher, giudice a latere Dr. Francesco Distefano) per rigettare – salvo le definitive statuizioni in prosieguo – l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva di una Sentenza di primo grado proposta da società assistita da questo Studio legale.
Il rubricato principio, per come si evince dal pronunciamento della Corte, sembra in verità porsi in contrasto con quanto affermato nello specifico dalla Cassazione (cfr. Sez. VI civile n. 5285 del 3 aprile 2012) in termini che ai sensi dell’art. 2944 del Codice Civile la prescrizione è interrotta per effetto del riconoscimento del diritto e quindi non può intendersi maturata allorquando il comportamento del promittende venditore implichi un vero e proprio riconoscimento del diritto in capo al promittente acquirente ovvero sia manifestamente incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto stesso in relazione al quale la prescrizione abbia iniziato il suo corso.
La Corte d’Appello di Catania, tuttavia, con il pronunciamento provvisorio in oggetto ha ritenuto il contrario, negando testualmente a detta tesi della Cassazione alcuna “prognosi favorevole” nel giudizio in argomento; anche se nel contempo ha correttamente rinviato ogni più ponderata e motivata valutazione alla emittenda Sentenza.
Nel PDF a seguire il testo integrale dell’Ordinanza.