L’Ordinanza 604/94 è stata emessa dalla 1a Sezione del TAR Sicilia di Catania (Presidente Dr. Attilio Trovato, Relatore Dr. Ettore Leotta, Giudice a latere Dr. Italo Vitellio) in pieno accoglimento della domanda cautelare connessa al ricorso proposto da questo Studio legale in difesa di Associazione d’imprese alla quale, di conseguenza, è stato aggiudicato l’appalto (lavori di potenziamento e ristrutturazione dell’acquedotto di un grande Comune rivierasco) dopo che vi era stata inizialmente esclusa.
Il pronunciamento – uscito ulteriormente confermato dall’Ordinanza 435/94 del CGARS (Presidente S.E. Alfonso Quaranta, Estensore Cons. Luigi Cossu, Giudici a latere Conss. Salvatore Giacchetti, Giovanni Nigro e Francesco Scoglio) che ne ha respinto l’appello della controinteressata – è portatore contestualmente, anche se sinteticamente, di due principi giurisprudenziali.
Il primo si riferisce semplicemente alla necessità di prediligere un’interpretazione delle clasuole del bando di gara d’appalto (ma è lo stesso anche per un concorso a posti pubblici) in maniera il più possibile estensiva al fine di privilegiare l’ammissione alla procedura del maggior numero di concorrenti. Il secondo principio, invece, è tecnicamente più complesso ed attiene alla possibilità che un’impresa già in possesso esaustivamente del requisito di iscrizione economica voluto dal bando, ha di associarsi ad altra che non lo possiede nemmeno nella minimale misura di un quinto. In tal caso l’Associazione d’imprese potrà senz’altro concorrere all’appalto ma con il doppio limite, per quella associata (rectius “cooptata”), di non poterne eseguire una percentuale superiore al 20% e di possedere – sebbene in categorie diverse – una sommatoria di iscrizioni che raggiunga l’importo dei lavori da eseguire.
Nel PDF in calce il testo integrale delle due Ordinanze TAR e GGARS.