La Sentenza in oggetto è stata resa dalla 1a Sezione del TAR Sicilia di Catania (Presidente Dr. Filippo Delfa, Relatore Dr. Vincenzo Salamone, Giudice a latere Dr. Italo Vitellio) in pieno accoglimento di un ricorso presentato da una società di costruzioni assistita in giudizio da questo Studio legale.
Il Tribunale Amministrativo ha reso il rubricato principio evincendolo agevolmente dalla testuale dizione dell’art. 14 della L.R. 4/96 come novellato dall’art. 1 della L.R. 22/96 in termini che “i criteri di aggiudicazione sono regolati dalla normativa statale vigente alla data della deliberazione del bando di gara da parte dell’Amministrazione appaltante“.
Di consegenza – così come richiesto in ricorso – sono state annullate le operazioni di gara limitatamente alla fase di esclusione delle offerte anomale e quindi anche l’aggiudicazione dell’appalto alla società controinteressata venutasi a determinare con l’illegittimo comportamento del presidente di gara che di sua iniziativa aveva invece applicato un diverso metodo di individuazione delle offerte anomale introdotto da normativa successiva (D.M. LL.PP. del 28.4.1997) a quella del Bando (art. 21 c. 1 bis ultimo periodo della L. 109 dell’11.2.1994).
Nel PDF a seguire il testo integrale della Sentenza.