La Sentenza 472/98, resa dal TAR Sicilia Sez. I di Catania (Presidente Dr. Filippo Delfa, Relatore Cons. Italo Vitellio, Giudice a latere Cons. Vincenzo Salamone), ha rigettato il ricorso di una società avverso l’aggiudicazione, in favore di altra società controinteressata assistita in giudizio da questo Studio legale, dei lavori di manutenzione degli impianti di esazione pedaggi e di soccorso di un’autostrada.
Il pronunciamento è complesso e affronta tematiche tecnico-giuridiche assai articolate. A partire dal principio in rubrica per il quale il TAR reputa necessario specificare che quando invece l’aggiudicazione della gara è prevista a mezzo di offerte per prezzi unitari (quella in oggetto utilizzava il diverso criterio del massimo ribasso), allora l’indicazione di ogni singola voce dell’elenco prezzi assume carattere vincolante e ogni sua eventuale difformità sarebbe di rilievo, quindi idonea a viziare la procedura.
Altri argomenti affrontati e risolti in Sentenza – in termini tutti conformi alle tesi difensive rappresentate sia dallo scrivente che dal difensore del Consorzio autostradale (che in seguito diverrà ministro per la P. A.) – sono relativi:
– ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica da provare successivamente all’aggiudicazione, in relazione al fatto che l’appalto (di 3,6 miliardi di lire) era di importo inferiore alla c.d. “soglia comunitaria”;
– alla richiesta iscrizione, oltre che in quella prevalente, anche in altre categorie dell’Albo costruttori, da considerarsi legittima in re ipsa senza necessità di alcuna motivazione in merito;
– alle modalità attraverso le quali andavano individuate le offerte anomale. E cioè se il calcolo della media era da effettuare sui prezzi ribassati di un quinto ovvero – così com’era correttamente avvenuto (anche se il TAR non si pronuncia espressamente perchè dichiara il motivo inammissibile per carenza di interesse) – sulle percentuali di ribasso aumentate di un quinto.
Nel PDF a seguire l’integrale Sentenza.