La Sentenza 2517/2004 è stata resa dalla 1a Sezione del TAR Sicilia di Catania (Presidente Dr. Filippo Delfa, Relatore ed Estensore Dr. Giovanni Milana, Consigliere Biagio Campanella) in accoglimento di ricorso proposto contro una Pubblica Amministrazione da società assistita da questo Studio legale per l’esecuzione del giudicato nascente da una precedente Sentenza del Giudice ordinario civile.
Il TAR ha reso il rubricato principio in relazione alle controdeduzioni avversarie che postulavano una diversa decorrenza e misura degli interessi (ovviamente migliorativa per l’Ente), rigettandole anche perchè la Sentenza civile era passata in giudicato senza che il Comune avesse contestato il capo della stessa relativo alla liquidazione degli interessi.
La Sentenza TAR, infine, ha pure precisato che in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l’obbligo di corresponsione alla parte ricorrente degli interessi sia sulle somme liquidate in sentenza che su quelle relative alle spese accessorie (escluso il precetto in quanto procedimento attivato innanzi ad altro Giudice).
Nel PDF a seguire il testo integrale della Sentenza del TAR.