La Sentenza 1887/02 emessa dalla II Sezione del Tribunale civile di Messina (Giudice monocratico Dr. Emilio Iannello) ha in sostanza definitivamente rigettato tutte le domande avanzate da un Comune contro società assistita da questo Studio legale che aveva chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo, peraltro già dichiarato esecutivo in corso di causa, in ragione di crediti derivanti dall’esecuzione di lavori pubblici.
La Sentenza precisa in via principale che i fatti contabili interni alla Pubblica Amministrazione, nello specifico tra Ente finanziatore ed Ente committente, sono di per sè inopponibili all’appaltatore; poi passa a trattare la domanda che il Comune aveva pure avanzato (per essere eventualmente garantito in ragione di presunti ritardi e negligenze nell’espletamento del mandato) nei confronti del professionista esterno a cui aveva affidato la Direzione dei Lavori.
E prorpio in relazione a quest’ultimo aspetto – e in totale aderenza a quanto sostenuto dallo scrivente a difesa dell’impresa opposta – il Tribunale ha reso il rubricato principio in termini che in funzione dei compiti e delle funzioni che gli sono devoluti, che comportano l’esercizio di poteri autoritativi nei confronti dell’appaltatore e l’assunzione della veste di <agente>, il direttore dei lavori deve intendersi inserito nell’apparato della P.A. che gli ha conferito l’incarico quale organo tecnico e straordinario della stessa e quindi la domanda per eventuali responsabilità per danni cagionati nell’esecuzione dell’incarico non può essere esaminata dal Giudice Ordinario.
Nel PDF a seguire il testo integrale della Sentenza.