L’Ordinanza in oggetto è stata resa dalla V Sezione del Tribunale civile di Catania (Giudice Dr. Gaetano Cataldo) in pieno accoglimento di apposita istanza avanzata, a conclusione della fase istruttoria, da questo Studio Legale per conto di sua assistita Srl convenuta in causa.
Il princpio di diritto emerge agevolmente già in rubrica e sta a significare che il verbale ove è trascritta la prova testimoniale favorevolmente resa in ordine alla sussistenza di un credito deve intendersi come “prova scritta” del credito medesimo per come voluta dall’art. 633 c. 1 n. 1 CPC ai fini dell’emissione dell’ingiunzione di pagamento. Derivandone, così, che lo stesso verbale è pienamente idoneo a costituire presupposto per l’emissione di Ordinanza ex art. 186 ter CPC ovvero, come nel caso in argomento, 186 quater.
Nel PDF a seguire l’integrale Ordinanza, resa direttamente in udienza.