La Sentenza in argomento è stata resa dalla I Sezione civile, collegio II, della Corte d’Appello di Catania (Presidente, relatore ed estensore Dr. Angelo Giordano; giudici a latere Cons. Giuseppe Mattina e Cons. Carmela La Rosa) in parziale accoglimento dell’appello proposto da società assistita da questo Studio legale e quindi con ribaltamento delle conclusioni alle quali era pervenuta cinque anni prima la Sentenza di primo grado della V Sezione del Tribunale di Catania.
Il principio come rubricato, in verità, è più che scontato, ma qui la sua particolarità risiede nel fatto che si innesta su una fattispecie davvero curiosa, anche se non infrequente nelle aule di giustizia. Il Tribunale, infatti, aveva disconosciuto le domande della società perché la stessa non avrebbe fornito le ragioni del credito vantato, ritenendo che non risultavano versati in atti, sebbene indicati nel ricorso monitorio, gli stati d’avanzamento lavori e i relativi certificati di pagamento. Invece gli atti in parola erano stati correttamente depositati anche se il fascicolo – a causa di chissà quale disguido interno agli uffici giudiziari – nelle fasi finali della causa non venne più a trovarsi dove doveva.
In conseguenza dell’approccio sommario riservato in primo grado agli atti del processo, la società era stata condannata anche alle spese di lite. Spese che la Sentenza d’Appello – in versione integrale nel PDF a seguire – ha ovviamente, assieme al resto, annullato ed anzi posto a carico di controparte per entrambi i gradi del giudizio.