L’Ordinanza in argomento è stata emessa dalla V Sezione del Tribunale di Catania (G. I. Dr. Gaetano Cataldo) per dichiarare la nullità di un atto di citazione proposto anche contro una convenuta società difesa da questo Studio Legale.
La “res” oggetto dei contratti di fornitura per cui è insorta causa consisteva in prodotti petroliferi e, più in articolare, carburanti; e in tal senso il pronunciamento sviluppa, molto puntualmente, un ragionamento in diritto a mente del quale <il carburante appartiene alla categoria delle “res quae pondere numero mensura constant” e il loro passaggio di proprietà, conseguente alla “datio”, avviene nel momento in cui se ne fa la cernita, la specificazione: [quindi] se non si allega in domanda il modo con cui la cernita è fatta e la disciplina che lo regola, la doglianza circa una cernita inesatta non può essere delibata dal giudice>. Ne consegue, come in rubrica, la declaratoria di nullità dell’atto di citazione contenente detta domanda con assegnazione di un termine perentorio a parte attrice (che però non se ne è avvalsa) per eventualmente integrarla.
Anche il resto dell’Ordinanza è di particolare interesse in quanto, nel rigettare per il momento le istanze ex art. 186 bis e ter CPC avanzate da altra convenuta, riassune molto dettagliatamente non pochi principi fondamentali (prova scritta, elementi costitutivi del diritto vantato, avveramento della condizione, efficacia probatoria delle scritture contabili e dell’estratto autentico del registro fatture) in materia di ingiunzione.
Nel PDF a seguire l’integrale Ordinanza.