La Sentenza 155/96 del TAR Sicilia Sez. I di Catania (Presidente Dr. Italo Vitellio, Relatore ed Estensore Dr. Francesco Brugaletta, Consigliere Salvatore Schillaci) ha totalmente rigettato il ricorso proposto contro un Comune siciliano e la controinteressata società assistita in giudizio da questo Studio legale.
Il principio di diritto portato dal pronunciamento come in rubrica, in piena adesione alle tesi difensive rassegnate dallo scrivente e di pregressa giurisprudenza amministrativa anche dello stesso TAR Catania, trae fondamento giuridico dal fatto che l’ammonizione del funzionario che procede all’autentica della sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà non è un elemento costitutivo dell’atto di autentica in quanto la sua mancata menzione non è prevista dalla L. 15/68 (artt. 20 e 26) come causa di invalidità.
Tale omissione – conclude il TAR – potrà semmai comportare l’applicazione di una sanzione nei confronti del pubblico ufficiale inadempiente ma non l’invalidità della dichiarazione e/o autenticazione della sottoscrizione.
Nel PDF a seguire l’integrale Sentenza TAR.