La Sentenza in oggetto è stata resa dal TAR Sicilia Sez. IV di Catania (Presidente Dr. Biagio Campanella, Estensore Dr.sa Giuseppa Leggio, Giudice a latere Dr. Francesco Brugaletta) in pieno accoglimento di ricorso proposto da società assistita da questo Studio legale.
La decisione qualifica quello tenuto dalla resistente Amministrazione comunale come un comportamento poco comprensibile le cui ragioni non sono state chiarite neanche nel corso del presente giudizio. Precisando che a risultare non chiariti sono stati i motivi per cui dopo la Sentenza definitiva del Consiglio di Giustizia Amministrativa che riconosceva la ricorrente come legittima aggiudicataria dei lavori e dopo che lo stesso Comune aveva deliberato la stipula del contratto d’appalto, tale contratto non è stato invece mai stipulato.
A questo punto l’evento dannoso – consistito nella sopravvenuta perdita del finanziamento e quindi nell’impossibilità di eseguire l’opera – è stato ritenuto esclusivamente imputabile al Comune e quindi lo stesso tenuto, ai sensi dell’art. 2043 C.C., a risarcire i danni subiti dalla privata controparte in termini di lucro cessante e danno curriculare, liquidati (secondo i criteri soliti sostanzialmente rinvenibili anche in altre decisioni del medesimo TAR) nella misura forfettariamente omnicomprensiva equivalente al 10% dell’importo dell’appalto diminuito del ribasso d’asta, oltre a rivalutazione e interessi.
Nel PDF a seguire il testo integrale della Sentenza.