La Decisione n. 21/03 è stata emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (Presidente S. E. Riccardo Virgilio, Estensore Cons. Pier Giorgio Trovato, Componenti Conss. Paolo Turco, Raffaele Tommasini e Vittorio Mammana) in accoglimento dell’appello avanzato da un Raggruppamento Temporaneo d’Imprese assistito da questo Studio Legale contro la Sentenza n. 766/02 della I Sezione del TAR Sicilia di Catania dalla quale era uscito inizialmente soccombente ed il cui esito, perciò, è stato totalmente sovvertito (lo stesso era accaduto nella fase cautelare del giudizio con l’Ordinanza CGARS 38/02 che aveva annullato quella TAR di diniego di sospensiva).
Rigettando l’appello incidentale di controparte il pronunciamento CGARS rende pure, rispetto a quello rubricato, un altro e complementare principio sullo stesso tema: e cioè che attualmente, in prospettiva della sua soppressione, sono attribuiti al TSAP i ricorsi contro i provvedimenti che si riferiscono esclusivamente ai giudizi che riguardano l’utilizzazione delle acque pubbliche o che incidono sul loro regime mentre attengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative agli atti relativi al procedimento formativo della volontà per la scelta degli esecutori di opere concernenti le acque stesse.
Nel merito il CGARS stabilisce che “per come esattamente rilevato dall’appellante… le operazioni concursuali devono svolgersi sotto la responsabile vigilanza dei funzionari preposti al settore e che eventuali carenze in detta vigilanza non possono costituire di per sè elemento preclusivo all’esercizio del diritto di difesa dei privati”. E infine che, da un lato il verbale di gara, pur essendo un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso, non può per ciò solo precludere qualunque altro accertamento sui fatti in esso descritti, e dall’altro che la qualificazione dei soggetti che hanno esaminato la documentazione prodotta dai concorrenti non può per sè stessa escludere margini di errore, tanto più ove si consideri l’elevato numero di partecipanti e quindi la notevole mole della documentazione da esaminare in tempi molto accelerati.
Nel PDF a seguire l’integrale Decisione del CGARS.