L’Ordinanza 507/93 della 1a Sezione del TAR Sicilia di Catania (Presidente Dr. Attilio Trovato, Relatore Dr. Luigi Passanisi, Giudice a latere Dr. Ettore Leotta) ha rigettato la domanda sospensiva aanzata dall’impresa individuale ricorrente contro quella controinteressata assistita in giudizio da questo Studio legale alla quale, pertanto, sono rimasti definitivamente aggiudicati i lavori di realizzazione di alcune strade urbane di un Comune siciliano.
Anche se non espressamente citato, il principio come in rubrica emerge molto agevolmente dal raffronto tra la motivazione dell’Ordinanza e il motivo di ricorso azionato dalla difesa della ricorrente ove si pretendeva erroneamente di computare, ai fini del raggiungimento della quota prefissata di lavori dello stesso tipo svolti in precedenza, l’importo a base d’asta senza detrazione del ribasso e, addirittura, fors’anche con l’aggiunta di costi di esproprio, competenze tecniche ed altri oneri accessori i cui importi, invece, non rientrano nel novero di quelli relativi ai (veri e propri) “lavori eseguiti”.
Nel PDF a seguire il testo integrale dell’Ordinanza.