L’Ordinanza 1041/95 della III Sezione del TAR di Catania (Presidente Dr. Vincenzo Zingales, Estensore Dr. Giovanni Milana, Cons. Biagio Campanella) ha accolto la domanda di sospensione di una cartolina precetto avanzata da questo Studio legale per conto di uno studente che si era visto chiamare alle armi.
Il principio come in rubrica emerge indirettamente dalla comparazione del contenuto del ricorso con le premesse dell’Ordinanza laddove è apertamente riconosciuto che il ricorso medesimo si appalesa assistito dal prescritto “fumus boni juris”. E a ciò occorre soggiungere che nei due anni successivi si sono resi necessari altrettanti ricorsi (e le connesse Ordinanze sospensive 2629/96 e 1516/97) per scongiurare la partenza per il servizio di leva dello studente, stante che il Ministero della Difesa e il competente Distretto Militare hanno continuato ad emettere di anno in anno la cartolina precetto a suo carico.
Dopo di che… il servizio di leva obbligatorio (fonte di non poche apprensioni per tutti gli studenti del tempo, compreso chi scrive) è stato finalmente abolito.
Nel PDF a seguire l’Ordinanza del TAR.