L’Ordinanza 2090/97 della 1a Sezione del TAR di Catania (Presidente Dr. Filippo Delfa, Relatore Dr. Gianpiero Lo Prest, Cons. Italo Vitellio) ha rigettato la domanda sospensiva avanzata da una società contro impresa individuale assistita in giudizio da questo Studio legale che perciò è rimasta definitivamente aggiudicataria dei lavori di completamento dei canali fognanti del centro abitato di un Comune siciliano.
Il TAR ha reso l’Ordinanza in parola – pienamente confermata in sede di appello cautelare dall’Ordinanza 1044/97 del CGARS (Presidente S.E. Alberto Berruti, Estensore Cons. Pier Giorgio Trovato, Componenti Conss. Raffaele Carboni, Raffaele Tommasini e Antonio Andò) – a fronte delle argomentazioni della difesa della ricorrente la quale invece lamentava l’illegittimità della clausola in parola nella parte in cui poteva includere i direttori tecnici dimissionari anche se ancora risultanti dal certificato ANC dell’impresa.
Altro principio reso dall’Ordinanza è poi quello (più diffusamente rassegnato in altro pronunciamento in questa sezione del sito) a mente del quale è facoltativa e non obbligatoria (e comunque circoscritta ad alcune casistiche) l’integrazione documentale che la P.A. poteva richiedere in ragione dell’art. 18 L. 584/77.
Nel PDF a seguire l’Ordinanza del TAR e, subito dopo, quella del CGARS.