La Sentenza in oggetto è stata emessa dalla III Sezione del TAR Sicilia di Catania (Presidente Dr. Biagio Campanella, Relatore ed Estensore Dr.sa Concetta Anastasi, Giudice a latere Dr. Salvatore Schillaci) in pieno accoglimento del ricorso avanzato da una Riunione (o Associazione) Temporanea di Imprese assistita da questo Studio legale che era stata esclusa dalla gara d’appalto per la realizzazione di una scuola con annessa palestra dell’importo di circa 4,5 miliardi di vecchie lire.
La stazione appaltante aveva proceduto all’esclusione ritenendo che tale importo doveva essere raggiunto dalla somma delle iscrizioni delle imprese riunite senza l’aumento del quinto, nella convinzione che il beneficio andava applicato solo alle imprese che partecipavano singolarmente e non anche in forma associata.
In effetti era questo l’orientamento che emergeva molto chiaramente da alcuni pronunciamenti del Consiglio di Stato; ma tale giurisprudenza si era formata in sede di interpretazione della pregressa normativa di cui alla L. 584/1977 mentre con l’entrata in vigore del D.L.vo 406/1991 (di attuazione della Direttiva CEE 89/440) la situazione si era ribaltata e con evidente “ratio” di interpretazione autentica l’art. 23 c. 5 di esso D.L.vo era venuto ad affermare espressamente che la disposizione normativa relativa all’aumento del quinto veniva ad applicarsi anche nel caso di imprese riunite, nei riguardi di ciascuna delle imprese partecipanti.
Il TAR, inoltre, precisa in Sentenza che così viene a realizzarsi il principio della parità di trattamento tra le imprese che concorrono alle gare per l’aggiudicazione di appalti “uti singuli” e quelle che vi partecipano in associazione temporanea. Soggiungendo opportunamente che l’aumento del quinto trova applicazione non solo per quanto concerne la sommatoria degli importi per i quali le singole imprese sono iscritte, ma anche – e soprattutto – per quanto segnatamente attiene all’iscrizione ad una classifica corrispondente ad un quinto dei lavori oggetto dell’appalto.
Nel PDF che segue la Sentenza integrale.