L’Ordinanza in oggetto è stata resa dal Tribunale civile di Messina (Giudice delle Esecuzioni Dr. E. Ramadelli) nel corso di procedura esecutiva presso terzi contro un Comune attivata da questo Studio legale per conto di un suo assistito.
Il principio come in rubrica (stabilito dalla Corte Costituzionale con Sentenza 69/1998) non risulta citato nel provvedimento ma è ad esso che fanno riferimento le “sorte contestazioni” con il terzo esecutato di cui si dà atto e sollevate dallo scrivente con apposite Note inserite precedentemente a verbale.
In conseguenza di tali contestazioni in ordine alla ritenuta (dal privato creditore) insussistenza nella fattispecie di tutte le condizioni che la richiamata Sentenza additiva della Corte Costituzionale riteneva invece necessarie per invocare l’impignorabilità, il Giudice ha dichiarato sospesa la procedura e disposto ai sensi dell’art. 548 CPC la trattazione della causa di accertamento dell’obbligo del terzo (l’Istituto bancario tesoriere dell’Ente) di rendere regolare dichiarazione.
Nel PDF l’Ordinanza e a seguire le Note a verbale di cui sopra.