La Sentenza 1749/96 è stata emessa dalla 1a Sezione del TAR Sicilia di Catania (Presidente Dr. Attilio Trovato, Relatore Dr.sa Paola Puliatti, Giudice a latere Dr. Italo Vitellio) in pieno accoglimento del ricorso proposto da un’impresa assistita da questo Studio legale che si era vista annullare l’aggiudicazione in suo favore dei lavori di manutenzione di una chiesa.
Il Comune appaltante ha tentato di giustificare tale annullamento – e la conseguente ripetizione della gara con aggiudicazione ad una terza impresa – invocando la sopravvenuta emanazione da parte della Regione di una Circolare che disponeva nuove e più ampie modalità di pubblicazione dei bandi per gare d’appalto di importo pari a quella in oggetto. Il TAR, però, osservando che tali nuove direttive erano state emanate successivamente alla data di approvazione del Bando della gara d’appalto in questione, ha ritenuto che erano ininfluenti sulla stessa in quanto la stazione appaltante, a mente del principio sopra richiamato, non era per niente tenuta a conformarvisi. Soggiungendo altresì che l’eventuale facoltà di adeguarsi alle nuove disposizioni avrebbe dovuto esercitarsi semmai prima dello svolgimento della gara allorchè non avrebbe inciso su alcuna situazione di interesse legittimo.
Nel PDF a seguire il testo integrale della Sentenza.