Con l’Ordinanza in argomento, emessa il 5 febbraio 2015, il Tribunale del Lavoro di Civitavecchia (Giudice dr.sa Irene Abrusci), ha disposto la rimessione al Tribunale ordinario competente per territorio – previa eventuale riassunzione entro 30 giorni – di un ricorso proposto da una Sas (Società in accomandita semplice) contro due Società – una delle quali assistita da questo Studio legale – in quanto, rispettivamente, proprietaria e fornitrice in esclusiva di un impianto carburanti.
La declaratoria d’incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro erroneamente adito dalla ricorrente Sas è fondata sul fatto che il rapporto tra le parti si configura come un normale rapporto commerciale e non già di lavoro subordinato o parasubordinato. E ciò per la ragione (già evidenziata per caso analogo da Cassazione Sez. Lavoro con Sentenza n. 5604 del 23 giugno 1997) che “una Società in accomandita semplice assumente l’incarico di gestore di un impianto carburanti non può essere parte di un rapporto di lavoro parasubordinato atteso che detta società, sebbene priva di personalità, costituisce tuttavia un soggetto giuridico distinto dalle persone fisiche dei soci. E l’eventuale attività personale (seppure prevalente) che può essere prestata dal singolo socio per l’espletamento dell’incarico di gestione, perde ogni connotazione personale…”.
Qui di seguito il PDF con il provvedimento giudiziario integrale, pienamente adesivo alla tesi sostenuta da questo Studio con apposite Note difensive anch’esse riportate in calce.