Nel PDF in calce la Decisione n. 1392 dell’8 ottobre 2013 resa dal Tribunale di Ragusa (Giudice Dr. Antonietta Donzella) nel procedimento promosso da società assistita da questo Studio legale per la reintegra nel possesso di un fondo urbano del quale era stata spogliata ad opera di altra società.
Il particolare interesse della Decisione risiede in un’argomentazione di diritto sulla quale la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata unicamente – così emerge dalle banche dati consultate – nel 1993 (Cass. Civ. Sez. II n. 12153 del 1o dicembre 1993) in termini che il riconoscimento da parte dell’autore dello spoglio dello ius possessionis del possessore spogliato costituisce, ai sensi dell’art. 2966 C.C., impedimento della decadenza annuale stabilita per la proposizione dell’azione di spoglio dall’art. 1168.
La Decisione del Tribunale – che in punto di fatto definisce una vicenda simile alla celebre vendita della Fontana di Trevi in un film degli anni ’60 – si sofferma poi sulle nozioni di “violenza” e “clandestinità” dello spoglio e di “animus spoliandi”, riportandosi a giurisprudenza di legittimità consolidata.
Successivamente, in sede di Reclamo della società soccombente, la Decisione è stata pienamente confermata anche dall’Ordinanza 3 marzo 2014 (a seguire nel medesimo PDF in calce) resa dal Tribunale di Ragusa in composizione collegiale (Dr. Salvatore Barracca presidente e relatore, Dr. Vincenzo Saito e Dr. Gaetano Dimartino giudici a latere).