La Sentenza in argomento è stata resa dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in Roma (Presidente S.E. dr. Silvio Peri, Relatore Avv. Chiarenza Millemaggi Cogliani) su ricorso di persona fisica che si era vista inibire qualsivoglia tipo di attività su un fondo di sua proprietà di notevole estensione e dalla cui coltivazione ad agrumeto traeva l’unica fonte di reddito.
L’esito vittorioso del ricorso della parte privata assistita da questo studio legale contro il sindaco del Comune e l’Azienda Municipalizzata Civico Acquedotto che avevano, rispettivamente, emesso e richiesto l’Ordinanza inibitoria a pretesa tutela di un pozzo per emungimento idrico è fondato sull’accoglimento (assorbente rispetto ai rimanenti) di due dei complessivi quattro motivi di ricorso. E cioè:
1) L’illegittimità del provvedimento in assenza di previa comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari incisi dai divieti, con violazione, quindi, degli artt. 8 e 9 della Legge Regionale siciliana n. 10/1991 di recepimento di quella statale n. 241/1990;
2) L’assoluta incompetenza del sindaco ad emanare un provvedimento di tal natura ai sensi del DPR n. 236/1988 allorché le aree interessate non siano state fatte oggetto di previa determinazione regionale ovvero lo stesso sindaco non sia stato a ciò specificamente delegato dalla Regione.
Nell’affermare i due principi di diritto come sopra, peraltro, il Tribunale ha anche avuto modo di precisare che “non è nemmeno qualificabile alla stregua di un provvedimento urgente quello con il quale – a distanza di molti anni dalla utilizzazione di acque emunte dal sottosuolo senza che nel frattempo sia stato adottato alcun provvedimento regionale in tema di determinazione della zona di rispetto e senza che sussista una situazione di pericolo imminente derivante alla potabilità delle acque dalle attività o dalle destinazioni allo stato esistenti – il sindaco adotta un’Ordinanza con la quale è posto divieto di talune attività e destinazioni attorno al pozzo in questione”.
Di seguito il PDF con la Sentenza integrale.