La Sentenza 1909/99 della 2a Sezione di Catania del TAR Sicilia (Presidente, relatore ed estensore Dr. Ettore Leotta, Giudici a latere Dr. Giovanni Milana e Dr. Francesco Brugaletta) ha respinto il ricorso avanzato da una terza impresa contro l’aggiudicazione dei lavori per la realizzazione di un plesso abitativo ad una società di costruzioni assistita in giudizio da questo Studio legale.
In particolare, applicando alla fattispecie di causa il principio come in rubrica, il TAR ha rilevato che al momento della celebrazione della gara d’appalto non era ancora entrata in vigore la novella del 1998 che ha esteso i casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ad ulteriori ipotesi e quindi – per come correttamente richiesto dal Bando di gara – la produzione del certificato del casellario giudiziale andava effettuata in originale e non già surrogata da una semplice dichiarazione sostitutiva dell’interessato in quanto la stessa non risultava inserita né nella casistica di cui all’art. 2 della Legge n. 15 del 4 gennaio 1968 (concernente le dichiarazioni sostitutive di certificazioni) nè nella casistica di cui all’art. 2 del DPR n. 130 del 25 gennaio 1994 (concernente le dichiarazioni temporaneamente sostitutive).
Nel PDF a seguire – in pena aderenza alle tesi difensive di questo Studio e dello Studio Scuderi difensore della resistente Amministrazione – il testo integrale sia della Sentenza TAR sia dell’Ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana che, respingendo nel medesimo giudizio l’appello avanzato dalla ricorrente contro il diniego di sospensiva, aveva implicitamente confermato l’orientamento manifestato dal TAR già in fase cautelare.