La Sentenza 1125/98 è stata emessa dalla 1a Sezione del TAR Sicilia di Catania (Presidente Dr. Filippo Delfa, Relatore Dr.sa Paola Puliatti, Giudice a latere Cons. Vincenzo Salamone) in pieno accoglimento di ricorso presentato da questo Studio legale.
Oltre a quello centrale inerente l’obbligo delle imprese cessionarie di azienda o ramo d’azienda di presentare le certificazioni della Sezione fallimenti del Tribunale relative pure alla cedente (principio ampiamente riportato nel commento alla Decisione CGARS 220/99 che, respingendo l’appello della controinteressata, ha confermato in pieno quella qui in esame) la Sentenza ha pure risolto, molto compiutamente, un’altra questione di natura generale e quindi valevole nell’ambito di qualsivoglia tipo di procedimento amministrativo.
In pratica il TAR riconosce che a seguito del recepimento in Italia di norme di derivazione comunitaria (“più conformi alla spirito della fonte comunitaria medesima e dell'<ambiente> in cui sono state prodotte, secondo quanto è prevalente nelle varie realtà amministrative dei paesi comunitari”) ben può il responsabile del procedimento richiedere in istruttoria chiarimenti e/o integrazioni documentali ai privati interlocutori della P.A.. E ciò al fine di valorizzare l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa. Tuttavia tale potere-dovere ha dei limiti e deve senz’altro arrestarsi davanti all’ipotesi in cui dal suo esercizio discenderebbe la lesione della “par condicio” a cui hanno diritto in taluni casi i privati interlocutori della P.A. (come ad esempio, oltre che in una gara d’appalto, in un concorso pubblico).
Altro principio di diritto contenuto nella ben articolata Sentenza, infine, è quello rassegnato all’inizio della stessa, secondo il quale la tardività del ricorso giurisdizionale avverso gli atti amministrativi che vanno notificati o comunicati personalmente ai diretti interessati ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione (che in questi casi non decorre dalla pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio o nella Gazzetta Ufficiale) va rigorosamente provata da chi la eccepisce.
Nel PDF in calce il testo integrale della Sentenza TAR.