La Decisione in argomento è stata resa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (Presidente S.E. Stenio Riccio, Estensore Cons. Raffaele Carboni, Componenti Conss. Giorgio Giaccardi, Raffaele Tommasini e Antonio Andò) in pieno accoglimento dell’appello proposto da questo Studio legale contro la Sentenza n. 285/99 della 1a Sezione del TAR Catania.
Quest’ultima aveva ritenuto che l’atto fideiussorio oggetto di contestazione “risulta perfettamente valido ed efficace posto che la società che lo ha emesso è titolare delle autorizzazioni di legge ed iscritta nell’elenco Intermediari Finanziari Comunitari”. Di contro il CGARS, condividendo pienamente il secondo motivo di gravame, ha invece definitivamente stabilito che è proprio il possesso della sola qualifica di intermediaria finanziaria, ancorchè abilitata al rilascio di garanzie e crediti di firma nei confronti del pubblico, a confermare che la società emittente della polizza in oggetto “non è né banchiere né assicuratore” per come prescritto dalla specifica normativa regionale di riferimento. E di conseguenza ha accolto l’appello e riformato totalmente la Sentenza emessa dal Tribunale di primo grado.
La Decisione del CGARS è interessante anche laddove si sofferma su principi di stretto diritto civile in termini testuali che “ai sensi dell’art. 1936 del Codice Civile la fideiussione è un contratto che interviene tra creditore e fideiussore e non già tra fideiussore e debitore e quindi essa è efficace anche se il debitore non ne è a conoscenza”. E “quand’anche nelle pubbliche gare d’appalto si esiga l’accettazione dell’imprenditore garantito e supponendo altresì che l’adesione alla fideiussione (onerosa) esulasse dai poteri del procuratore dell’imprenditore che ha sottoscritto la polizza (artt. 2209 e 2204 del Codice Civile), si dovrebbe pur sempre concludere che la società, presentando la polizza tra i documenti di gara, avrebbe ratificato il negozio d’adesione alla fideiussione effettuato dal falso procuratore (art. 1399 del Codice Civile)”.
Nel PDF a seguire il testo integrale della Decisione del CGARS.